Il settore del lusso si prepara al passaporto digitale dei prodotti

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Nel contesto del  Green Deal europeo, il Consiglio dell’Unione Europea sta facendo grandi passi avanti a favore dell’eco-design per la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato. I nostri esperti Adone hanno analizzato questa normativa per voi.

Cosa si intende l’UE per “eco-design”? Il termine si riferisce alla volontà di progettare prodotti che rispettino i principi dello sviluppo sostenibile e dell’ambiente, in un contesto che si muove verso una possibile economia circolare.

Per raggiungere questi livelli di eco-design, la normativa europea renderà presto obbligatorio un nuovo sistema: il Passaporto Digitale di Prodotto (« DPP »).

In attesa del voto del Parlamento europeo su questo regolamento e delle date definitive di entrata in vigore (a titolo indicativo, il regolamento generale è previsto per il 2024 e il periodo di transizione per il 2026), ecco i cinque pilastri principali che costituiranno il DPP.

 

1° PILASTRO: QUASI TUTTI I PRODOTTI VENDUTI NELL’UNIONE DOVRANNO AVERE UN PASSAPORTO DIGITALE DEL PRODOTTO

Come il passaporto per i viaggiatori, il passaporto digitale dei prodotti consisterà in una serie di informazioni specifiche per un prodotto: le sue caratteristiche, le fasi del suo ciclo di vita, et cetera.

Questo obbligo avrà un impatto significativo sulla gestione dei dati di prodotto e sui processi di tracciabilità interna di produttori e importatori, richiedendo una maggiore trasparenza, in particolare per quanto riguarda le fasi di produzione e i materiali utilizzati. Sebbene queste nuove norme siano rivolte in particolare ai prodotti di uso quotidiano, il cui breve ciclo di vita obbliga i consumatori a sostituirli frequentemente, i nuovi requisiti si applicheranno anche ai beni di lusso, attraverso norme specifiche per ogni categoria di prodotto interessata (tessili, cosmetici, et cetera.).

 

2° PILASTRO: NUOVI TIPI DI IDENTIFICATORI OBBLIGATORI PER OGNI PRODOTTO

La proposta di regolamento europeo prevede l’introduzione di un “identificatore unico di prodotto” per tutti i prodotti contemplati dal testo. Questo identificatore costituirà l’elemento essenziale di ciascun passaporto, sulla base del quale saranno registrati, migliorati e consultati. Avrà la forma di una stringa unica di caratteri utilizzata per identificare i prodotti e potrà includere un link web al passaporto digitale dei prodotti.

Che ne sarà dei codici EAN/GTIN (Global Trade Item Number, standard internazionale GS1), oggi ampiamente utilizzati per identificare i beni di lusso (a parte gli articoli unici)? L’allegato III del regolamento distingue il nuovo identificatore di prodotto dal codice EAN/GTIN. Tuttavia, l’allegato specifica che il codice GTIN sarà probabilmente una delle informazioni richieste in ogni passaporto, a seconda del tipo di prodotto e dei futuri testi dedicati. In questa fase, non si conoscono ancora le caratteristiche tecniche di questo futuro identificatore né chi sarà in grado di emetterlo. A seconda della categoria di prodotto, il regolamento prevede atti delegati per fornire questi dettagli.

Va notato che questo regolamento introduce due nuovi tipi di identificatori: uno chiamato “identificatore unico operatore” per designare gli attori della catena del valore (produttore, importatore), e l’altro chiamato “identificatore unico impianto” da associare a luoghi o edifici utilizzati dal prodotto lungo la sua catena del valore.

 

3° PILASTRO: INFORMAZIONI DI ECO-DESIGN PER MIGLIORARE LE SCHEDE DEI PRODOTTI

Oltre a questi identificatori obbligatori, il passaporto digitale includerà informazioni descrittive sul prodotto, in particolare in relazione alle sue prestazioni in termini di eco-design. Il regolamento europeo prevede che questi dati di prodotto siano basati su standard aperti per garantirne la registrazione e la consultazione. Con questo approccio, l’UE sta avviando un vasto progetto per creare modelli di dati per ogni tipo di prodotto. Questi modelli dipenderanno dagli atti delegati pubblicati per ogni categoria di prodotto. Queste informazioni possono riguardare l'”articolo” (come descritto nel regolamento: equivalente alla singola parte), il “modello” (come descritto nel regolamento: equivalente al riferimento del prodotto) o anche il “lotto” di produzione.

Con riserva di chiarimenti in futuri atti delegati a seconda della categoria di prodotto, i tre principali tipi di informazioni richieste dal regolamento sono i seguenti:

  • Dati sul prodotto e sulla sua ecocompatibilità: durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, aggiornabilità, riparabilità, manutenibilità e ricondizionabilità, presenza di sostanze preoccupanti, consumo di energia, efficienza energetica, consumo di acqua, risorse utilizzate, uso di materiali e loro efficienza, contenuto riciclato, rifabbricabilità, riciclabilità, recuperabilità dei materiali, impronta di carbonio e impronta ambientale, contributo al cambiamento climatico, inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, uso del suolo, produzione prevista di rifiuti, et cetera
  • Dati relativi all’uso del prodotto: prestazioni, informazioni per i consumatori finali sull’uso (come installare, usare, mantenere e riparare il prodotto), sulla fine della vita del prodotto (come smontare, riutilizzare, riciclare e smaltire il prodotto), ecc.
  • Dati generici del prodotto: identificatore univoco del prodotto, codice GTIN, codici delle merci (ad es. codice doganale TARIC), documentazione e informazioni sulla conformità, manuali d’uso, istruzioni, avvertenze o informazioni sulla sicurezza, informazioni relative a coloro che partecipano alla lavorazione del prodotto (compresi gli identificatori univoci dell’operatore: quello del produttore e quello di altri potenziali operatori), identificatori univoci dell’impianto, informazioni relative all’importatore (compreso il suo numero EORI), dati di contatto della persona responsabile del prodotto, il supporto o i supporti di dati corrispondenti (vedasi sezione successiva).

 

4° PILASTRO: NUOVI SUPPORTI DI DATI PER OGNI PRODOTTO

Per facilitare la trasmissione delle informazioni contenute nel passaporto digitale di prodotto, la normativa europea prevede che ogni prodotto sia dotato di uno o più “supporti di dati”. Potrebbe trattarsi di un simbolo lineare (codice a barre tradizionale), di un simbolo bidimensionale (ad es. QR Code) o di un altro strumento per l’inserimento automatico dei dati di identificazione che può essere letto da un dispositivo (ad esempio s. chip RFID). La normativa prevede che la scansione di questi supporti fornisca un accesso rapido e affidabile alle informazioni sul passaporto.

 

5° PILASTRO: UN NUOVO REGISTRO EUROPEO DEI PASSAPORTI DIGITALI DI PRODOTTO

Le informazioni sui prodotti contenute nel passaporto saranno archiviate in un registro istituito dalla Commissione europea. L’obiettivo è quello di rendere queste informazioni accessibili al maggior numero possibile di persone, sia ai consumatori finali che alle autorità dei Paesi membri dell’UE (ad esempio dogane, organismi di controllo, et cetera).

Attraverso l’esistenza e lo sviluppo di questo registro europeo, il passaporto digitale dei prodotti avrà lo scopo di tracciare i vari attori, i luoghi e le fasi della catena del valore del prodotto in questione, lungo tutto il suo ciclo di vita. La storia di ogni prodotto sarà quindi ricostruita combinando i tre principali identificatori introdotti da questo nuovo regolamento: l’identificativo unico del prodotto, dell’operatore e dell’impianto. Ogni volta che un nuovo prodotto viene immesso sul mercato, il produttore o l’importatore avrà la responsabilità di aggiungere le informazioni sopra descritte al registro europeo.

 

CONCLUSIONE: PRODOTTI PIÙ TRASPARENTI, CLIENTI PIÙ INFORMATI

Il prossimo regolamento UE sul passaporto digitale dei prodotti avrà un impatto significativo sul settore dei beni di lusso: i prodotti cosmetici, tessili e di gioielleria dovranno essere conformi. Le aziende del settore dovranno prepararsi a questi nuovi obblighi e rafforzare la loro capacità di gestire e scambiare dati sui prodotti (PLM, PIM, ecc.). Oltre a questi nuovi requisiti, queste normative rappresentano un’opportunità per i marchi del lusso di soddisfare le crescenti aspettative dei loro clienti in termini di eco-design, sicurezza e trasparenza dei processi di fornitura e produzione. Il nuovo registro europeo dei passaporti rafforzerà inoltre la lotta alla contraffazione, consentendo una migliore autenticazione dei prodotti venduti o rivenduti sul mercato europeo. Maggiore trasparenza a vantaggio dei prodotti di lusso e una migliore tutela dei clienti.


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